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CENTRO DI CULTURA E STORIA DI
GRAGNANO E MONTI LATTARI
ALFONSO MARIA DI NOLA
S T A T U T O
PARTE PRIMA : GENERALITA'
ART.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.
E' costituita l'Associazione denominata CENTRO DI CULTURA E
STORIA DI GRAGNANO E MONTI LATTARI "ALFONSO MARIA DI NOLA".
ART.2 - SEDE
L' Associazione ha per sede provvisoria l'abitazione dei signori
Giuseppe Di Massa e Carolina Di Palma, sita in via Forchetelle,
n.6, Gragnano, allo scopo soprattutto di avviare le formalità
burocratiche.
Il Consiglio Direttivo può deliberare in qualsiasi momento il
trasferimento della sede, purchè resti in territorio di Gragnano.
ART.3 - DURATA E CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione
non ha scopi di lucro, è apartitica e persegue i propri obiettivi
senza distinzione di sesso, etnìa, lingua e religione.
ART.4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la
valorizzazione della cultura, della storia, dell'ambiente, delle tradizioni
del territorio di Gragnano e dei Monti Lattari, promuovendone
la valorizzazione, la tutela ed il recupero, nonchè l'impegno
per le problematiche sociali. In particolare
organizzando conferenze, riunioni periodiche e straordinarie,
gite istruttive, partecipando a convegni, promuovendo pubblicazioni
e quant'altro possa portare agli obiettivi prefissati dall'Associazione.
Per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione potrà compiere
operazioni commerciali, bancarie e finanziarie che abbiano in
ogni modo relazioni con le finalità sopra indicate e che il
Consiglio Direttivo ritenga utili per il perseguimento delle
finalità stesse.
ART.5 - SOCI
L'Associazione si compone di persone fisiche che hanno un interesse
culturale specifico compatibile con gli scopi dell'Associazione
ad esempio : professori, studenti, pittori, storici, collezionisti
interessati al teatro, ai prodotti tipici locali, letteratura,
storia, musica, giornalismo,ecc. I soci non fondatori dell'Associazione
dovranno compilare un modulo di adesione, sottoscritto anche da tre soci presentatori,
indicando l'ambito di interesse culturale, l'accettazione delle
norme statutarie, e dopo la delibera di ammissione del Consiglio
Direttivo, versare la quota associativa. Il Consiglio Direttivo
può autorizzare l'adesione dell'Associazione ad altri organismi
associativi i cui scopi non siano in contrasto con quelli dell'
Associazione, e altre Associazioni ad aderire all'Associazione
in oggetto, o a soggetti non aderenti ad utilizzarne strutture
e materiali, o comunque a partecipare alla propria attività,
in particolare scuole, biblioteche,ecc.
ART.6 - RAPPORTO ASSOCIATIVO
I soci sono obbligati a :
a) rispettare lo Statuto, gli accordi e, in generale, tutte
le determinazioni adottate dagli organi dell'Associazione e
a non porre in essere all'esterno attività in conflitto con
quelle connesse allo scopo associativo;
b) mettere a disposizione dell'Associazione quanto di loro conoscenza
o possesso per permettere pubblicazioni, conferenze, mostre
che abbiano lo scopo di perseguire gli scopi dell'Associazione;
c) rinunciare ai diritti d'autore, fatto salvo il diritto di
citazione della fonte;
d) versare la quota associativa.
Recesso dei soci:
a)I soci possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione
scritta, almeno tre mesi prima della scadenza della quota associativa;
b) con il recesso si perdono eventuali cariche sociali ricoperte;
c) i soci possono essere esclusi dall'Associazione: quando commettono
gravi violazioni dello Statuto e/o delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo o dell'Assemblea dei Soci;
d)quando con la loro condotta rechino grave pregiudizio al prestigio
dell'Associazione;
e)la deliberazione di esclusione dall'Associazione è di
competenza del Consiglio Direttivo che, prima di assumere la
stessa, dovrà contestare al socio i motivi dell'esclusione, ed
invitarlo, ove lo ritenga opportuno, ad esporre le sue ragioni.
ART. 7 - PATRIMONIO E BILANCI
1) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali dei soci;
b) eventuali contributi associativi straordinari finalizzati;
c) donazioni, eredità e legati;
d) da contributi di qualsiasi specie da parte dello Stato, Regione,
Provincia, Comune o altro Ente pubblico o privato;
e) da proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni od altre
iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione
o da questa autorizzate;
f) qualsiasi altra entrata.
2) Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento
dell'Associazione, ad eccezione dei beni vincolati dal donatore
o testatore;
3) L'esercizio sociale comincia il 1° Ottobre e termina il 30
Settembre e coincide con l'esercizio finanziario;
4) Entro 60 gg. dalla scadenza dell'anno finanziario, il Consiglio
Direttivo presenta all'Assemblea ordinaria dei Soci, il bilancio
consuntivo dell'anno finanziario precedente nonchè il bilancio
preventivo dell'anno in corso;
5) E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili
o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a loro connesse;
6) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale
per tutta la durata dell'Associazione.
PARTE SECONDA : ORDINAMENTO
ART.8 - ORGANI
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell'Associazione;
d) il Collegio dei revisori dei Conti.
CAPO PRIMO : ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 9-
1) L'Assemblea, composta da tutti i soci, è l'organo sovrano
dell'Associazione.
2) Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci in
regola col pagamento della quota associativa.
3) Ogni socio ha diritto ad un voto. E' in facoltà del socio
di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante
delega scritta. Ogni socio può rappresentare non più di un'altro
socio, ed esprimere quindi non più di 2 voti.
ART.10 -COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.
1) determinare le quote associative, eventualmente differenziate;
2) eleggere il Presidente;
3) determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
4) eleggere i tre membri, di cui il più votato sarà il Presidente,
del Collegio dei Revisori dei Conti;
5) discutere e deliberare l'approvazione dei bilanci annuali,
preventivo e consuntivo, ed approvare il programma dell'attività
sociale annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
6) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
7) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
ART.11- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.
1) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno,
entro 60 gg. dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione
del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per deliberare
sul programma dell' attività dell'Associazione predisposto dal
Consiglio Direttivo.
2) L'Assemblea può essere inoltre convocata, tanto per via ordinaria
che straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) per richiesta motivata di un quinto dei soci, indirizzata
al Presidente;
c) per richiesta, motivata, del Collegio dei revisori.
3) Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione
sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso
di almeno 10gg., a mezzo invito per lettera raccomandata anche
a mano, con ricevuta, o per fax, tramite e-mail, indirizzata
ai soci al domicilio risultante dal libro soci, e che contenga
l'ordine del giorno, la data, l'ora ed luogo, che può essere
anche diverso dalla sede dell'Associazione.
ART.12- COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.
1)L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci,
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
2)L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita
per le modificazioni statutarie, in prima convocazione, a norma
dell'art. 21c.c.; in seconda convocazione le deliberazioni potranno
essere assunte con la maggioranza dei voti espressi dai soci
presenti.
3)Il Presidente, fatta costatare la validità della convocazione
e costituita l'assemblea, designa un socio a fungere da segretario,
scelto tra i presenti.
4)Il verbale delle assemblee è dettato dal Presidente in forma
breve e riassuntiva.
5)Il testo delle delibere deve essere integrale. Il verbale
è scritto e controfirmato da segretario dell'assemblea e sottoscritto
dal Presidente.
ART.13- DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.
1)Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari
espresso per alzata di mano, per appello nominale o per schede
segrete.
2)L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione,
con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o
rappresentati per delega.
3)Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede alle nomine
degli organi : Presidente dell'Associazione, Consiglio Direttivo
e Collegio dei Revisori.
4)Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano
tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
CAPO II : CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.14- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) L'Associazione è amministrata dal Cons. Direttivo costituito
da non meno di tre a non più di undici membri, compreso il Presidente,
scelti tra i soci.
2) Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed in ogni
modo fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle
cariche sociali; i consiglieri prestano la loro attività gratuitamente
e sono rieleggibili.
3) In caso di dimissioni, decesso, decadenza(assenza del consigliere
per almeno sei mesi consecutivi o altro impedimento duraturo
della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio
decade, i consiglieri uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea
dei soci per la ricostituzione del Consiglio Direttivo e, nel
frattempo, rimangono in carica per la gestione ordinaria.
4) In caso di cessazione di tutti i consiglieri, il Collegio
dei revisori provvederà alla gestione ordinaria ed alla convocazione
dell'Assemblea dei soci per le nuove nomine.
ART.15- CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
1)Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al
mese, e in ogni modo ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta
scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo degli
elementi o il Collegio dei Revisori.
2)Il C. D. è convocato dal Presidente con avviso scritto almeno
5 giorni prima.
3)Le adunanze del C.D. sono validamente costituite con la presenza
della maggioranza degli elementi in carica, i quali non possono
farsi rappresentare, e sono presieduti dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vicepresidente.
4)Il C.D. delibera con la maggioranza dei voti degli elementi
presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano; in caso
di parità prevale il voto del Presidente.
5)I componenti il C.D., assenti senza giustificati motivi per
più di tre riunioni consecutive, o comunque per assenze almeno
di sei mesi consecutivi, sono dichiarati decaduti, con effetto
immediato.
6)Le sedute e le deliberazioni del C.D. sono fatte constatare
dal verbale che sarà trascritto nell'apposito libro verbali
del C.D. Il verbale è redatto su indicazioni del Presidente che
lo firma assieme al segretario di volta in volta designato tra
gli elementi del C.D.
ART.16- COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1)Il C.D. nella sua prima riunione elegge, tra i suoi membri,
il vicepresidente ed il Tesoriere.
2)Delibera sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione
per l'attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive
dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso.
3)Predispone i bilanci preventivi e consuntivi ed il programma
delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
ordinaria.
4)Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario
che ecceda l'ordinaria amministrazione.
5)Delibera l'accettazione di domande per l'ammissione di nuovi
soci.
6)Delibera l'esclusione dei soci.
7)Stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni,
compie atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari
che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per la
esecuzione di attività, ed infine, attua tutte le iniziative
del caso con facoltà di delegarne tutta o in parte l'attuazione.
8)Delibera su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza
dell'Assemblea a norma di Statuto.
9)Elegge commissioni di lavoro.
CAPO III : IL PRESIDENTE
ART.17- COMPETENZE DEL PRESIDENTE
1)Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione,
può stare in giudizio, attivo e passivo. A tal riguardo avrà
il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare
avvocati, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni
e convenzioni.
2)Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea
dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, e sovrintende
alla verbalizzazione e all'esecuzione delle stesse.
ART18- ELEZIONI DEL PRESIDENTE
1)Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi
elementi e dura in carica un biennio e, in ogni modo non oltre
l'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, salvo
dimissioni o revoca.
2)In caso di dimissioni o d'impedimento grave le veci sono assunte
dal Vice Presidente.
CAPO IV : COLLEGIO DEI REVISORI
ART.19- COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
1) Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri, eletti
dall'Assemblea. Il più votato ne diviene Presidente.
2) I revisori durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
ART.20- COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
1) Controlla la gestione patrimoniale, accertando il rispetto
delle norme di legge, dello Statuto e degli eventuali regolamenti,
l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la
rispondenza del bilancio alle scritture contabili.
2) Presenta all'Assemblea dei soci una propria relazione con
gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo contabile
ed economico-finanziario.
3) Provvede, occorrendo, e a norma del presente Statuto, a richiedere
la convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio
Direttivo, e a quant'altro previsto di competenza del Consiglio
dallo Statuto.
4) Può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
5) La carica di componente il Collegio dei Revisori è incompatibile
con qualunque altra carica dell' Associazione.
CAPO V : COMMISSIONI DI LAVORO
ART.21- COMMISSIONI DI LAVORO
1) Il Consiglio Direttivo, quando ritiene opportuno o necessario
costituire una Commissione di lavoro, ne determina i compiti
e gli obiettivi, la durata e i tempi di presentazione dei risultati,
ne elegge il Presidente e, per proposta del Presidente stesso,
gli elementi, con la precisazione che possono far parte della
Commissione associati o soggetti esterni (esperti, volontari
ecc.). Il Presidente della Commissione ha l'obbligo di informare
periodicamente e tempestivamente il Presidente dell'Associazione
sull'andamento dei lavori e di relazionare al Consiglio Direttivo
quando ne sia fatta richiesta, e al termine del mandato.
CAPO VI : IL TESORIERE
art.22- IL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE.
1)Il Tesoriere sovrintende alle attività amministrativo contabili
dell'Associazione, ed alla tenuta del libro cassa.
2)Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione
e di operare sui conti correnti bancari o postali, disponendo
in abbinamento a quella del Presidente, del potere di firma.
3)Il tesoriere redige gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo
da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, ai fini della
successiva presentazione all'Assemblea dei soci e collabora
con il Collegio dei Revisori dei Conti alla redazione delle
connesse relazioni.
CAPO VII : PRESIDENTE E SOCI ONORARI
ART.23- 1) Il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo,
può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione, tra coloro
che si sono eccezionalmente distinti nel promuovere gli scopi
dell'Associazione stessa.
2) Analogamente si possono nominare dei Soci Onorari tra coloro
che si sono particolarmente distinti per l'impegno nel campo
della cultura locale.
3) Presidente e Soci Onorari hanno gli stessi diritti e doveri
dei normali soci.
PARTE TERZA :DISPOSIZIONI FINALI
ART.24- SCIOGLIMENTO.
1) L'Assemblea delibera, in caso di scioglimento dell'Associazione,
anche la procedura della liquidazione e la destinazione delle
attività patrimoniali, salvo diversa destinazione stabilita
dalla legge.
ART.25- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.
1) Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto,
si rinvia alle Leggi vigenti.
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